Regolamento danni da fauna

Regolamento per l’indennizzo e la prevenzione dei danni causati alle produzioni agricole e al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica nel territorio del Parco Nazionale del Gargano.

Il presente disciplinare nelle more dell’approvazione del Regolamento del Parco di cui all’art. 11 della Legge 394/91, regola ai sensi dell’art. 15, comma 4, della stessa legge le modalità per l’accertamento, la valutazione, la liquidazione dell’indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica protetta all’interno del territorio del Parco Nazionale del Gargano, cosi come individuato dal D.P.R. 18.05.2001. Disciplina, inoltre, la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a protezione delle colture agricole e del patrimonio zootecnico aventi la finalità di prevenire i danni arrecabili dalla fauna selvatica.

L’Ente Parco Nazionale del Gargano, ai sensi dell?art. 15, comma 3, 4 e 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 adotta il presente regolamento e contemporaneamente abroga quello precedente (approvato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 30 del 17.07.2006).

L’Ente Parco, in base al comma 7 dell’art. 15 della legge 394/91, inserisce nel proprio bilancio un apposito capitolo di spesa per il pagamento degli indennizzi e per la realizzazione di interventi di prevenzione dei danni da fauna selvatica alle colture e agli allevamenti zootecnici ricadenti all’interno del perimetro del Parco Nazionale del Gargano.

Allegati

Regolamento

Modello per richiesta

TITOLO I

MODALITÀ PER L’ACCERTAMENTO, LA STIMA E L’INDENNIZZO DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA

ART. 1

FINALITÀ

Ai sensi dell’articolo 15, comma 3, della Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394/91, l’Ente Parco è tenuto ad indennizzare sul suo territorio i danni provocati dalla fauna selvatica agli allevamenti zootecnici.

Il presente Disciplinare, nel rispetto delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, disciplina le modalità di concessione degli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico ed alle colture agricole nel territorio del Parco.

Agli oneri di cui al presente Disciplinare si fa fronte con apposito capitolo del bilancio, la cui dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, è annualmente determinata dal Consiglio Direttivo.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai fini del presente disciplinare vengono indennizzati i danni provocati dalle specie di fauna selvatica al patrimonio zootecnico e alle colture agricole.

I danni sono calcolati individualmente per ciascun beneficiario.

Gli indennizzi sono concessi alle imprese attive nella produzione agricola primaria (prodotti zootecnici di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti). Gli indennizzi sono concessi anche ai soggetti attivi nella produzione agricola primaria non qualificabili come impresa ai sensi del diritto dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato. L’indennizzo è determinato sulla base del nocumento che il soggetto danneggiato subisce a causa del danno ed in particolare l’indennizzo riconosciuto di cui al presente disciplinare e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell’ambito di altre misure nazionali o dell’Unione Europea o nell’ambito di polizze assicurative, sono limitati al 100% dei costi diretti ammissibili ed ai costi indiretti ammissibili (es. certificato veterinario). I costi ammissibili, devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L’indennizzo di cui al presente disciplinare è cumulabile con altri aiuti di Stato o con aiuti de minimis aventi gli stessi costi ammissibili individuabili, nel limite del 100% dei costi diretti ammissibili e dei costi indiretti ammissibili.

Sono altresì riconosciuti ed indennizzati i danni subiti dai cani da lavoro (da guardiania e conduzione) purché iscritti all’anagrafe canina regionale, utilizzati per la difesa del gregge che rimangano feriti o uccisi a seguito di un evento di predazione ascrivibile solo al lupo a seguito di certificazione che attesti tale accertamento, rilasciata dal veterinario competente. Non sono riconosciuti, per i cani, altri eventi imputabili ad altre specie selvatiche.

Sono riconosciuti ed indennizzati i danni causati alle arnie ascrivibili esclusivamente al cinghiale.

Sono riconosciuti ed indennizzati i danni derivanti da costi indiretti, ossia i rimborsi, relativi alle spese veterinarie documentate per le cure del bestiame accertato come ferito a seguito di un evento di predazione. I costi per le cure veterinarie necessarie al trattamento di animali feriti, sono proporzionati ai costi diretti e mai superiori al valore di mercato dell’animale ferito.

Possono beneficiare dell’indennizzo coloro che hanno adottato misure preventive ragionevoli (es. cani da guardiania, collari repellenti, dissuasori acustici), proporzionalmente al rischio di danni da animali protetti nella zona interessata. Qualora l’adozione di sistemi di protezione ragionevoli e proporzionati non sia possibile a causa dell’imprevedibilità dell’evento, della conformazione del territorio, dell’estensione dell’appezzamento, della tipologia dell’allevamento o di vincoli normativi, detta impossibilità sarà verificata dai tecnici incaricati del sopraluogo.

ART. 3

CASI DI NON RICONOSCIMENTO TOTALE O PARZIALE DELL’INDENNIZZO E ANNULLAMENTO DEL SOPRALLUOGO

Sono escluse dagli indennizzi di cui al presente disciplinare:

  • le imprese in difficoltà come definite alla sezione 2.4 (definizioni), punto (35)15 degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 204 del 1.7.2014. Questa esclusione non si applica alle imprese le cui difficoltà finanziarie sono state causate dai danni oggetto di indennizzo ai sensi del presente disciplinare;
  • le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente, a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno;
  • la mancata formalizzazione della denuncia di danno esposta verbalmente, costituisce motivo per il non riconoscimento del danno;

Costituiscono motivi per il non riconoscimento del diritto di indennizzo:

  • assenza della carcassa dell’animale morto;
  • presenza di resti dell’animale insufficienti per poter accertare le reali cause del decesso;
  • il pascolo e la gestione del bestiame, non effettuati nel rispetto dei regolamenti e della normativa vigenti;
  • la mancata apposizione sulla carcassa o sull’animale ferito (nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente) dei metodi identificativi previsti dall’anagrafe nazionale di ciascuna specie oggetto della denuncia.

ART. 4

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INDENNIZZO

I soggetti beneficiari che intendono richiedere l’indennizzo previsto dal presente regolamento, dovranno presentare o inviare a mezzo fax, pec o raccomandata 1 A.R. oppure consegnare  a mano  presso la sede l’Ente Parco Nazionale del Gargano, l’apposito modello di denuncia e di richiesta di indennizzo, reperibile presso lo stesso Ente e/o scaricabile dal sito istituzionale dell’ente (www.parcogargano.it), ovvero presso le sedi dei Comuni ricadenti nel territorio del Parco Nazionale del Gargano, ovvero presso le sedi delle organizzazioni professionali di categoria (Coldiretti, Confagricoltura, Confcoltivatori, etc…), ovvero presso il Comando Territoriale Carabinieri Forestali per l’Ambiente e presso i Comandi Stazioni dei Carabinieri Forestali, compilato in ogni sua parte ed unito agli allegati in esso specificati.

L’istanza, corredata della necessaria documentazione, dovrà essere inoltrata all’Ente Parco entro e non oltre i 3 giorni successivi all’evento verificatosi  alle colture agricole ed entro 5 giorni  al patrimonio zootecnico

L’Ufficio Protocollo dell’Ente Parco Nazionale del Gargano rilascerà regolare ricevuta per le domande pervenute a mano, mentre per quelle pervenute tramite fax o pec farà fede la data di acquisizione all’Ente e per quelle pervenute per raccomandata il timbro e data dell’Ufficio Postale accettante.

L’onere di assicurarsi dell’avvenuta corretta trasmissione della istanza ricade in capo al richiedente.

ART. 5

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

I soggetti beneficiari dovranno produrre copia fotostatica dell’atto da cui risulti la proprietà, il possesso o la detenzione dei beni oggetto dell’indennizzo (titoli di proprietà, contratti di affitto o comodato, sentenza del tribunale o altra documentazione a norma di legge), nonché copia del fascicolo aziendale AGEA.

I contratti di affitto o comodato devono essere regolarmente registrati.

I suddetti documenti, quando consentito per legge, potranno essere temporaneamente sostituiti da apposita autocertificazione allegata alla richiesta di indennizzo.

Nel caso particolare di contratto di comodato di fondi appartenenti a familiari (I e II grado) lo stesso potrà essere sostituito da dichiarazione rilasciata dal proprietario ai sensi del D.P.R. 445/2001, sottoscritta e corredata da copia del documento di riconoscimento dello stesso, dalla quale risulti che il richiedente conduce i terreni in questione ed è pertanto autorizzato a richiedere l’indennizzo.

I documenti, cui le autocertificazioni fanno riferimento, dovranno essere presentati in copia entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della denuncia e richiesta di indennizzo.

La mancata produzione di tali titoli entro i termini suddetti, o anche uno solo di tutti gli allegati obbligatori previsti dall’apposito modello di richiesta, comporterà il non accoglimento della stessa.

In caso di terreni e allevamenti in comproprietà è espressamente richiesto che l’istanza sia firmata da tutti i soggetti danneggiati o, qualora sia sottoscritta solamente da un comproprietario, che la medesima sia corredata da apposita dichiarazione, sottoscritta e corredata da copia del documento di riconoscimento, degli altri comproprietari dalla quale risulti che il richiedente è autorizzato a richiedere l’indennizzo.

L’Ente qualora lo ritenga opportuno, ai fini dell’accertamento del danno e della stima dello stesso, può richiedere, anche dopo la visita di accertamento, ad integrazione della documentazione presentata, la trasmissione di ulteriori atti documentali e tecnici.

ART. 6

ITER DELLA DOMANDA

Entro il termine massimo di dieci giorni dall’acquisizione delle richieste complete di tutti gli elementi ed allegati, l’Ente Parco provvederà ad effettuare i sopralluoghi e gli accertamenti del caso. Il soggetto beneficiario, anche a mezzo di persona all’uopo delegata, dovrà consentire l’accesso al fondo, assistere e fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta dagli incaricati dell’accertamento.

Il termine di dieci giorni stabilito per l’esecuzione del sopralluogo è ridotto a sei giorni nel caso di richieste di indennizzi per danni a coltivazioni di cereali da granella presentate in prossimità dei periodi di trebbiatura.

Il termine sopra indicato è ridotto a tre giorni nei casi di danni agli allevamenti zootecnici ricadenti nel territorio del Parco Nazionale del Gargano.

La mancata presenza del soggetto beneficiario, o del suo delegato, al sopralluogo, nonché comportamenti ostativi al normale svolgimento dell’accertamento fanno venire meno il diritto dell’istante alla eventuale corresponsione dell’indennizzo.

Prima dell’accertamento del danno da parte dell’Ente non dovrà essere modificato lo stato di fatto delle colture; se il prodotto della coltura danneggiata viene raccolto, anche in parte, o la coltura sostituita prima dell’accertamento tecnico, non si darà luogo ad alcun indennizzo.

In fase di accertamento il danneggiato attesta l’avvenuto sopralluogo controfirmando ed eventualmente contro deducendo il verbale in cui vengono riportate tutte le notizie e le considerazioni utili alla determinazione della causa ed alla valutazione del danno.

ART. 7

ACCERTAMENTO DEL DANNO

L’accertamento del danno è effettuato:

  1. per le colture agricole da parte del personale del C.T.C.A e/o del personale dell’Ente Parco, di altre istituzioni o esperti all’uopo nominati dall’Ente Parco;
  2. per gli allevamenti zootecnici da parte del competente Servizio Veterinario della ASL e/o del personale del C.T.CA., o del personale dell’Ente Parco, o di altre istituzioni o esperti all’uopo nominati dall’Ente Parco.

In casi particolari dovuti all’indisponibilità del personale a disposizione o in presenza di situazioni tali da richiedere particolari conoscenze e professionalità, l’Ente Parco potrà avvalersi di tecnici abilitati di comprovata esperienza nel settore. Si darà priorità agli accertamenti del danno alle colture pronte o prossime alla raccolta.

Se a seguito del sopralluogo da parte dell’Ente si accertasse la mancata esecuzione delle ordinarie pratiche di coltivazione e di allevamento o venisse riscontrata la presenza di sostanze tossiche o nocive, o comunque non compatibili con la presenza di un’area protetta ai sensi dell’art. 11, comma 3 e dell’art. 12, comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, non sarà erogato alcun indennizzo, e l’Ente stesso provvederà ad adottare le misure più opportune per la salvaguardia dei luoghi.

Il C.T.C.A. o un tecnico incaricato dopo aver ricevuto dall’Ente Parco copia della richiesta di indennizzo provvederà, (avvalendosi dei propri comandi stazione nel caso di CTCA), ad accertare i  danni e a trasmettere all’Ente il relativo verbale di accertamento anticipato. Questo dovrà riportare informazioni riguardo la causa, la natura del danno, la superficie e/o i capi interessati, l’entità dello stesso e qualsiasi altra informazione ritenuta utile ai fini della sua stima, da effettuarsi a cura del personale tecnico dell’Ente Parco.

L’accertamento o l’esclusione di malattie infettive, le indicazioni per lo smaltimento delle carcasse (DPR 320/1954 e s. m. i.; Reg. 1069/2009/CE) e l’attività di sorveglianza per le T.S.E. (Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili) così come previsto dalla normativa vigente, sono attività di esclusiva competenza del Veterinario Ufficiale della ASL/ASUR competente per territorio, che deve essere contattato dal proprietario degli animali.

nel caso di danno alle colture agricole non è previsto alcun indennizzo:

  • in caso di piccoli danni di valore inferiore a € 50;
  • in caso di evidente mancanza di ordinarietà della coltura;
  • in caso di terreni lungamente a riposo, regrediti a pascolo anche cespugliato ed arborato che non possono essere modificati mediante tagli e dissodamenti di alcun genere;
  • per denunce riguardanti terreni coltivati in assenza di autorizzazione prevista dagli art. 7 e 8 del R.D. 3267 del 1923;
  • in caso di cattiva gestione e/o manutenzione delle misure di prevenzione realizzate a protezione delle colture e degli allevamenti zootecnici.

Al termine del sopralluogo viene consegnata al danneggiato, firmata dal personale accertante, copia del verbale di accertamento indicante l’effettiva constatazione che il danno denunciato sia stato arrecato da fauna selvatica, sia al patrimonio zootecnico che alle coltivazioni agricole.

Il verbale di accertamento è trasmesso da parte del tecnico incaricato o del competente comando CTCA all’Ente Parco entro 15 giorni dal ricevimento della denuncia di danno

ART. 8

VALUTAZIONE DEL DANNO

La quantificazione dell’indennizzo, si basa sulle risultanze del sopralluogo e le indicazioni tecnico-agronomiche e di mercato.

L’indennizzo compensa, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell’Ente e sulla base delle quantità e del prezzo di mercato, il valore del danno medio del prodotto perduto a causa della fauna selvatica.

Dall’importo dei danni sono detratti gli eventuali costi (mancate spese di raccolta) non sostenuti a causa dell’evento che ha determinato il danno.

La valutazione e conseguente quantificazione del danno vengono riferite ad un valore potenziale di produzione ottenibile sul Campo, sulla base del tipo di coltura praticata e delle condizioni colturali specifiche.

Il valore dell’indennizzo per mancata produzione, sarà commisurato al prezzo di mercato (€/Q/ha); risulterà perciò comprensivo dei compensi a tutte le attività agronomiche anticipate, compresa la semina, fino al momento del danno e pertanto, in caso di perdita totale di produzione, l’importo viene calcolato al netto delle mancate spese, non sostenute, per le attività di raccolta.

Il prezzo di mercato dei prodotti danneggiati, di cui al comma precedente, viene calcolato franco azienda sulla base dei valori fissati dai Mercuriali Camerali o sulla scorta dei prezzi reperiti sui mercati locali, qualora non previsti nei mercuriali; per particolari produzioni verranno utilizzati listini di Camere di Commercio di riferimento, o territorialmente competenti.

In caso di accertato riscontro della perdita del feto da parte dell’animale gravido deceduto o gravemente invalidato, si applicherà una maggiorazione del 20% al valore stimato dell’animale danneggiato dalla fauna selvatica del Parco Nazionale del Gargano.

La determinazione dell’indennizzo per i danni al patrimonio zootecnico ed alle produzioni agricole non potrà in ogni caso essere superiore ad un tetto massimo di € 3.000,00 e per questi ultimi (danni alle produzioni agricole) avverrà nel rispetto della tabella di calcolo dell’indennizzo allegata al presente atto.

I danni indennizzabili, non possono in nessun caso superare il valore di € 3.000,00.

Di seguito si riporta la quantificazione degli indennizzi.

Danni provocati al patrimonio zootecnico:

  • Costi diretti, danni per animali uccisi:
  1. il prezzo del valore di mercato degli animali predati secondo i prezzari della camera di commercio;
  2. la certificazione del veterinario nel quale si specifica che la morte dell’animale è stata provocata da una specie di fauna selvatica.
  3. Lo smaltimento della carcassa ai sensi della vigente normativa.

Danni provocati alle colture agricole:

  1. costi diretti 100% dei danni avuti, non sono indennizzabili danni indiretti.

ART. 9

LIQUIDAZIONI

L’Ente Parco, fatta salva la disponibilità sul relativo capitolo di bilancio, liquida l’indennizzo concesso all’avente diritto, entro novanta giorni dall’accertamento dell’evento dannoso.

ART. 10

BUONE PRATICHE DI ALLEVAMENTO

Nel rispetto delle esigenze di tutela degli aspetti paesaggistici del Parco, le imprese di cui all’art. 2, comma 4 sono tenute a mettere in atto misure di prevenzione ragionevoli e proporzionate al rischio dei danni causati dalla fauna selvatica di cui all’articolo 2, comma 1, secondo le modalità previste dall’Ente Parco in apposito Disciplinare che specifica le tipologie e le norme tecniche di attuazione di misure di prevenzione volte a limitare i danni alla zootecnia sul territorio del Parco.

ART. 11

TRASPARENZA

L’Ente Parco, ai fini della trasparenza, pubblica sul proprio sito internet:

  • il testo integrale del presente disciplinare;
  • la somma destinata anno per anno all’indennizzo;
  • i dati sulla fauna selvatica presente sul territorio del parco.

TITOLO II

MODALITÀ PER LA PREVENZIONE DEI DANNI

ART. 12

AMBITO DI APPLICAZIONE

L’Ente contestualmente o successivamente alla liquidazione dell’indennizzo può formulare e comunicare al soggetto richiedente ulteriori  accorgimenti volti a prevenire e/o limitare i danni arrecabili alle colture e agli allevamenti dalla fauna selvatica del Parco.

Il richiedente è tenuto ad adottare gli accorgimenti consigliati. In caso contrario l’Ente non procederà al riconoscimento dell’indennizzo richiesto.

I proprietari o conduttori, per legittimo titolo, di terreni ove siano accertati con frequenza danni alle coltivazioni e al patrimonio zootecnico ad opera della fauna selvatica, possono presentare all’Ente Parco richiesta di contributo per la realizzazione di opere e/o l’acquisto di attrezzature volte a prevenire il verificarsi di tali danni.

ART. 13 

MODALITÀ DI RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER LE MISURE DI PREVENZIONE

Il proprietario o conduttore, per legittimo titolo, interessato ad accedere ai contributi di cui all’art. 12, presenta all’Ente Parco, per la preliminare necessaria approvazione, proposta progettuale delle opere di prevenzione da realizzare e/o preventivo di spesa delle attrezzature da acquistare, completa di relazione esplicativa riguardo le tipologie di danni arrecati ai terreni e/o agli allevamenti interessati dalla richiesta, la fauna che li ha arrecati, l’analisi dei relativi costi.

L’Ente Parco, qualora ritenga il progetto in grado di prevenire danni da fauna selvatica, ed in linea con gli obbiettivi perseguiti di sviluppo ecocompatibile del territorio e delle attività produttive ivi insistenti, potrà approvare il progetto dandone comunicazione all’interessato.

ART. 14

ITER DELLA ISTANZA

L’Ente Parco provvederà, successivamente all’impegno della spesa, a comunicare all’interessato la concessione del contributo.

L’interessato, dopo aver realizzato quanto approvato dall’Ente Parco, presenterà rendiconto quietanzato delle spese sostenute.

L’Ente Parco, , dopo aver approvato la rendicontazione delle spese, potrà determinare di rimborsarne i costi fino ad un limite massimo di €  10.000 €. La effettiva quantificazione del contributo sarà stabilità in relazione all’importo complessivo del progetto e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio.

L’effettiva erogazione del contributo avverrà successivamente alla realizzazione delle misure di prevenzione e previa approvazione, da parte dell’Ente Parco, del consuntivo delle spese, presentato dall’istante.

Ultimo aggiornamento

17 Maggio 2023, 13:02